Giustificativi di spesa
I titoli di corsa semplice non sono detraibili, tuttavia la ricevuta ha valore come GIUSTIFICATIVO DI SPESA.
Non viene rilasciata alcuna fattura poiché l’IVA afferente ai biglietti di trasporto pubblico è oggettivamente indeducibile ai sensi dell’art. 19-bis 1, lett.e, del D.P.R. n. 633/1972, tutti i nostri titoli di viaggio, essendovi esposto il prezzo, la tratta, ed i dati fiscali dell’azienda, hanno dunque la validità di scontrino fiscale (art. 12 della legge n. 413/1991).
Le ricevute già in possesso sono dunque valide, ai fini amministrativi, come giustificativi di spesa e/o per le eventuali detrazioni fiscali.




